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LE ASSOCIAZIONI DEL CRAAL

PIU' FORTI SE UNITI:

IL CANE E LA LEGGE

In questa pagine vogliamo dare alcune "dritte" per evitare che la convivenza con il nostro cane possa farci incappare nelle maglie della legge.
La prima cosa di cui dobbiamo essere consapevoli è l'art. 2052 del Codice Civile: Il proprietario di un animale o chi lo ha in custodia è responsabile dei danni causati dall'animale sia che esso fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salva sempre la prova del caso fortuito.

Quindi, attenzione al nostro amico, che non arrechi danni a persone o cose o animali. Il consiglio che ci sentiamo di darvi è quello di stipulare una assicurazione, ci sono molte possibilità sul mercato, in generale non costano cifre esose e vi "proteggono" da eventuali incidenti di percorso.

Parliamo poi di condomini

Capita spessissimo di dover litigare o addirittura di dover ricorrere a dei legali per difendere il nostro diritto di tenere un cane con noi, nel nostro appartamento. Vediamo cosa dice la Legge n.899 del 24/3/1972 a questo proposito: 1) Se le norme dei regolamenti condominiali (omissis) sono precostituite dal costruttore o dall'originario unico proprietario dell'intero edificio, devono essere accettate espressamente dai condomini nell'atto di acquisto o locazione o con atto separato). 2) Le norme regolamentari possono limitare il pieno esercizio del diritto di proprietà nelle parti esclusive dei singoli condomini solo se decise dall'Assemblea condominiale all'unanimità. 3) Se un proprietario di animale (o che desideri diventare tale) acquista o prende in affitto un appartamento in un edificio già provvisto di regolamento approvato dall'Assemblea condominiale, non è vincolato alle disposizioni limitative di esso a carico delle proprietà esclusive dei singoli condomini se le stesse limitazioni (veri e propri oneri reali) non siano state trascritte nei pubblici registri immobiliari o menzionate ed accettate negli atti d'acquisto o di locazione. Questo significa che, a meno che voi non lo accettiate esplicitamente, nessun regolamento condominiale vi potrà impedire di tenere un cane con voi, a patto che rispettiate l'articolo 844 del Codice Civile, che dice: Il proprietario di un fondo non può impedire i rumori derivanti dal fondo del vicino, se non superano le normali tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi. E' comunque buona norma evitare di suscitare le "ire" dei vicini con rumori molesti, cercando di evitare che il nostro amico sporchi (o se lo fa, pulendo immediatamente), ecc. Per quanto riguarda le nostre passeggiate, le regole per proprietari e cani vengono determinate dalle Ordinanze del Sindaco, quindi possono essere diverse a seconda dei comuni. Ma in generale le regole da rispettare sono queste: 1) condurre il cane al guinzaglio, e se sono aggressivi, con la museruola. 2) armarsi di sacchetti e paletta per rimuovere gli eventuali "regalini" del nostro amico.

Approfondimento: ANIMALI in CONDOMINIO

Se invece ci spostiamo col nostro cane in macchina

ecco l'art 169 del Nuovo Codice della Strada: è consentito il trasporto di animali domestici, purchè custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete o altro mezzo idoneo che, se istallati in via permanente devono essere autorizzati dal competente ufficio della Motorizzazione civile. Se si tratta di un solo animale domestico non sono necessari gabbia, contenitore o rete divisoria, purchè esso non costituisca impedimento o pericolo per la guida. Può costituire impedimento o pericolo, ad esempio, trasportare l'animale sulle ginocchia, oppure il trasporto di un animale irrequieto."

Vediamo come regolarci se invece scegliamo il treno come mezzo di trasporto.

In Italia è consentito il trasporto in treno di cani. Per gli animali di piccole dimensioni , in via generale, il trasporto è gratuito se custoditi in appositi contenitori di dimensioni non superiori a 70x50x30. Nei treni a scompartimento, i cani di piccola taglia possono viaggiare liberamente accanto a noi, sempre sorvegliati con attenzione e purché i passeggeri dello scompartimento lo consentano, solo in 2a classe, acquistando un biglietto ridotto del 40%. I cani di grossa taglia, invece, sono ammessi solo se non recano disturbo e sono tenuti al guinzaglio e con museruola, altrimenti, oltre al pagamento del biglietto ridotto, è necessario prenotare l' intero scompartimento. Sui treni locali, dove le carrozze sono costituite da un unico ambiente, è consentito il trasporto degli animali solo facendo uso delle piattaforme o dei vestiboli delle carrozze. I cani di media e grossa taglia non sono accettati sui "Pendolini" per il fatto che lo spazio per il passeggero non è sufficiente per poterlo tenere accanto. Quelli di piccola taglia sono ammessi, gratuitamente, se custoditi in appositi contenitori collocati in appositi spazi. Nei treni Eurostar Italia possono viaggiare solo i cani guida per i ciechi, a tutti gli altri animali é vietato l'accesso. E' bene comunque verificare di volta in volta, visto che le normative possono essere variate.

E se viaggiamo in aereo?

Tutte le compagnie aeree consentono, in genere, il trasporto di cani e altri piccoli animali ma ciascuna adotta regole diverse per cui prima di metterci in viaggio è sempre opportuno informarsi. Tutte le compagnie aeree consentono che i cani di piccola taglia viaggino al nostro fianco, in cabina, purché custoditi in gabbie col fondo impermeabile (tali gabbie devono avere dimensioni adeguate per consentire alle bestiole di muoversi comodamente). Se invece il peso del nostro cane più quello del contenitore supera i 10 kg., l'animale dovrà viaggiare nella stiva: sarà imbarcato dallo scalo merci e viaggerà all'interno di apposite gabbie messe a disposizione dalla compagnia aerea. Per quanto riguarda il costo di trasporto: per i cani che viaggiano in cabina la tariffa per i voli nazionali è di circa 15,00 euro, per i voli internazionali la tariffa è dell'1,35% della tariffa piena; per gli animali che viaggiano nella stiva la tariffa dipende dal peso e dal luogo di destinazione; in tutti i casi il pagamento si effettua in aeroporto, al momento della partenza. Per chi si reca all'estero, bisogne ricordare che in alcuni paesi vige ancora l'obbligo della quarantena, e comunque le vaccinazioni del cane devono essere in ordine e deve essere provvisto di passaporto e di un certificato di sana costituzione ( vedi sez. viaggiare con animali ).

Per quanto riguarda la nave

grazie alla tolleranza delle nostre compagnie di navigazione, generalmente non è un problema portare i nostri cani a bordo di navi o traghetti destinati a brevi traversate: basta avere a portata di mano il certificato di buona salute. Su alcune imbarcazioni esistono apposite gabbie o "canili di bordo", dove è obbligatorio rinchiudere il nostro cane se questo è di grossa taglia, mentre se è di piccola taglia può passeggiare tranquillamente sul ponte, tenuto al guinzaglio e dormire in cabina (prenotata per intero). Alcune compagnie richiedono anche l'uso della museruola.

Parliamo adesso di anagrafe canina.

La legge n. 281 del 1991 prevede che le Regioni disciplinino con propria legge l'istituzione dell'anagrafe canina presso i Comuni o le Unità Sanitarie locali, nonché le modalità per l'iscrizione a tale anagrafe e per il rilascio al proprietario o al detentore della sigla di riconoscimento del cane, da imprimersi mediante tatuaggio indolore, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e la tutela della salute pubblica e del benessere animale. Infatti la L.R. n. 20 del 1992 - all'art. 3 comma 1 - sancisce l'obbligatorietà dell'iscrizione del cane all'Anagrafe Canina Regionale entro due mesi dalla detenzione o possesso; contemporaneamente la stessa legge - all'art. 4 comma 1 - sancisce l'obbligo di far eseguire il tatuaggio sul cane del codice identificativo entro quattro mesi dalla data di iscrizione del soggetto all'anagrafe di cui sopra. Da qualche anno a questa parte, però si è diffuso l'uso del microchip, una capsula iniettabile di vetro biocompatibile. Essa contiene un chip su cui è impresso un codice a 15 cifre. che può essere applicato su una particolare siringa o un iniettore a pistola. Il microchip, detto anche trasponder, evita molti dei disagi che il vecchio tatuaggio comportava, quali necessità di una sedazione od anestesia, difficoltà di lettura dei dati tatuati, scolorimento dell'Inchiostro ( vedi aggiornamenti sezione Anagrafe Canina Nazionale ed Europea )

Approfondimento: Ordinanza dell'Anagrafe Canina

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