ANIMALI IN CONDOMINIO
Quando le proibizioni sono illegali
La presenza di animali negli appartamenti è tra le cause di maggiore litigiosità
all'interno dei condomini, ma nella giurisprudenza attuale sono ben rari
i casi in cui il giudice darà ragione al condomino o all'amministratore
che imponga al padrone di un cane di allontanarlo da casa (per mandarlo
dove, poi?), poiché sarà chi agisce in giudizio a dover dimostrare, con
prove rigorose e costose consulenze tecniche, il disturbo alla quiete o
il superamento della normale tollerabilità di anormali immissioni, ed essendo
una causa di tal genere di valore indeterminato modesto, le spese e le competenze
del giudizio potranno anche superare i dieci milioni di lire, sicchè sarà
il caso di riflettere attentamente prima di iniziare un giudizio costoso
dall'esito incerto.
Appare opportuno chiarire immediatamente che nel nostro
Codice Civile l'animale domestico è considerato una res, cosa mobile non
registrata (cosa mobile registrata è un'automobile, cosa immobile è un'abitazione):
l'anagrafe canina è cosa diversa dalla registrazione di talune cose mobili;
quindi, un cane in appartamento è uguale, per la legge, ad un pianoforte
o a un orologio a pendolo: nessuno può impedire ad un'altra persona di possedere
un pianoforte, ma il suo uso può essere fatto oggetto di disciplina da parte
del giudice.
Altro concetto da chiarire, per sviluppare un discorso corretto,
è che ogni volta che acquistiamo un appartamento, di solito la vita del
condominio è regolata da una serie di regole, chiamate regolamento condominiale
(al quale sono normalmente allegate le c.d. tabelle millesimali).
Il regolamento
condominiale può essere espressamente accettato con una firma ed allora
si chiama regolamento contrattuale e può prevedere che nel proprio appartamento
non si possa introdurre neppure un uccellino: ma è abbastanza inconsueto,
per non dire impossibile, che il padrone di un cane firmi un simile patto.
L'ipotesi più frequente si verifica quando nel condominio vi sia un regolamento
preesistente, il quale vieti il possesso di animali in
genere.
Va detto che un simile divieto è illegittimo in assoluto, poiché
comporta una limitazione del diritto di proprietà sulla porzione di condominio
di proprietà esclusiva (l'appartamento, per l'appunto). Ha stabilito il
Tribunale di Messina con sentenza n.843 dell'8 Aprile 1981, che delibera
assembleare di approvazione del regolamento di condominio presa a maggioranza
non è valida, perché limitativa delle proprietà individuali, nella parte
in cui vieta ai condomini di tenere cani anche nelle logge e nei terrazzi;
e non può l'assemblea, con voto di maggioranza, imporre ad un condomino
il divieto di detenere cani negli appartamenti, ma occorre che il divieto
sia posto nel regolamento condominiale (Tribunale di Parma 11 novembre 1968);
abbiamo visto, però, che il regolamento condominiale va approvato all'umanità.
• Sentenza della Pretura di Campobasso 12/5/90:
"Qualora una norma contenuta in un regolamento condominiale vieti la detenzione
di animali che possano turbare la quiete o l'igiene della collettività,
il semplice possesso di cani o di altri animali non è sufficiente a far
incorrere i condomini in questo divieto, essendo necessario che si accerti
effettivamente il pregiudizio causato alla collettività dei condomini sotto
il profilo della quiete o dell'igiene."