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LE ASSOCIAZIONI DEL CRAAL

PIU' FORTI SE UNITI:

ANIMALI IN CONDOMINIO



Quando le proibizioni sono illegali

La presenza di animali negli appartamenti è tra le cause di maggiore litigiosità all'interno dei condomini, ma nella giurisprudenza attuale sono ben rari i casi in cui il giudice darà ragione al condomino o all'amministratore che imponga al padrone di un cane di allontanarlo da casa (per mandarlo dove, poi?), poiché sarà chi agisce in giudizio a dover dimostrare, con prove rigorose e costose consulenze tecniche, il disturbo alla quiete o il superamento della normale tollerabilità di anormali immissioni, ed essendo una causa di tal genere di valore indeterminato modesto, le spese e le competenze del giudizio potranno anche superare i dieci milioni di lire, sicchè sarà il caso di riflettere attentamente prima di iniziare un giudizio costoso dall'esito incerto.

Appare opportuno chiarire immediatamente che nel nostro Codice Civile l'animale domestico è considerato una res, cosa mobile non registrata (cosa mobile registrata è un'automobile, cosa immobile è un'abitazione): l'anagrafe canina è cosa diversa dalla registrazione di talune cose mobili; quindi, un cane in appartamento è uguale, per la legge, ad un pianoforte o a un orologio a pendolo: nessuno può impedire ad un'altra persona di possedere un pianoforte, ma il suo uso può essere fatto oggetto di disciplina da parte del giudice.

Altro concetto da chiarire, per sviluppare un discorso corretto, è che ogni volta che acquistiamo un appartamento, di solito la vita del condominio è regolata da una serie di regole, chiamate regolamento condominiale (al quale sono normalmente allegate le c.d. tabelle millesimali).

Il regolamento condominiale può essere espressamente accettato con una firma ed allora si chiama regolamento contrattuale e può prevedere che nel proprio appartamento non si possa introdurre neppure un uccellino: ma è abbastanza inconsueto, per non dire impossibile, che il padrone di un cane firmi un simile patto.

L'ipotesi più frequente si verifica quando nel condominio vi sia un regolamento preesistente, il quale vieti il possesso di animali in genere.

Va detto che un simile divieto è illegittimo in assoluto, poiché comporta una limitazione del diritto di proprietà sulla porzione di condominio di proprietà esclusiva (l'appartamento, per l'appunto). Ha stabilito il Tribunale di Messina con sentenza n.843 dell'8 Aprile 1981, che delibera assembleare di approvazione del regolamento di condominio presa a maggioranza non è valida, perché limitativa delle proprietà individuali, nella parte in cui vieta ai condomini di tenere cani anche nelle logge e nei terrazzi; e non può l'assemblea, con voto di maggioranza, imporre ad un condomino il divieto di detenere cani negli appartamenti, ma occorre che il divieto sia posto nel regolamento condominiale (Tribunale di Parma 11 novembre 1968); abbiamo visto, però, che il regolamento condominiale va approvato all'umanità.


• Sentenza della Pretura di Campobasso 12/5/90:

"Qualora una norma contenuta in un regolamento condominiale vieti la detenzione di animali che possano turbare la quiete o l'igiene della collettività, il semplice possesso di cani o di altri animali non è sufficiente a far incorrere i condomini in questo divieto, essendo necessario che si accerti effettivamente il pregiudizio causato alla collettività dei condomini sotto il profilo della quiete o dell'igiene."

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