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La Repubblica italiana riconosce il valore sociale e la funzione dell’attività
di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà
e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l’autonomia
e ne favorisce l’apporto originale per il conseguimento delle finalità
di carattere sociale, civile e culturale individuato dallo Stato, dalle
regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.
La legge-quadro sul volontariato stabilisce i principi cui le regioni
e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra
le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato nonché
i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti
locali nei medesimi rapporti.