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Il testo di legge contro il maltrattamento degli animali, attualmente all'esame del Parlamento, ha suscitato un forte dibattito e non poche polemiche anche all’interno dello stesso arcipelago animalista. Consideriamone i contenuti e confrontiamolo con la legge precedente.
La vecchia legge (art. 727 c. p., modificato ed ampliato dalla legge n. 143 del 22 novembre 1993), a suo tempo accolta come epocale progresso nella tutela giuridica degli animali, definiva il concetto di maltrattamento in modo incerto, senza parametri di riferimento precisi e, proprio per questo limite, la sua efficacia era affidata alla discrezionalità del magistrato il quale, in alcuni casi, interpretandola nel modo migliore ed emettendo sentenze coraggiose ed innovative, ne ha ampliato la portata, creando validi principi per la tutela degli animali.
La nuova legge presenta, rispetto alla precedente, una miglior definizione
dei reati, un inasprimento delle pene corrispettive, ma un campo di azione
enormemente ridotto.
Più dettagliatamente, ha inserito la maggior parte dei reati contro
gli animali nella categoria dei “delitti”, puniti dunque con
reclusione e grosse sanzioni pecuniarie.
E allora, dove sta l’inghippo? Nelle norme di attuazione! Infatti, leggendo bene la legge, si scopre che essa non si applica a tutti i casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, pesca, allevamento, trasporto, macellazione, sperimentazione scientifica, attività circense, giardini zoologici, insomma non è applicabile a tutti quegli animali che sono considerati oggetti di barbaro divertimento, merce di scambio, macchine per gli interessi economici di allevatori, pellicciai, vivisettori, cacciatori e pescatori, a quelli cioè che sono già senza tutela e sui quali bisognerebbe vigilare con più attenzione.
Il baratto che ci viene proposto è il seguente: maggior tutela per gli animali “privati”, i cosiddetti pet, cani, gatti ed altri nostri cari compagni di vita, in cambio di una deregulation totale nella difesa di tutti gli altri animali (numericamente in numero incomparabilmente superiore).
Anche il titolo della nuova legge si presenta modificato: da "delitti
contro gli animali", in "delitti contro il sentimento per gli
animali": non si tratta di una questione di pura forma, bensì
di sostanza che
rende questo articolo un principio teso a tutela della morale pubblica
e non degli animali come esseri senzienti.
Dunque l’incrudelimento verso animali è moralmente equiparato
a gioco d´azzardo, ad atti contrari alla pubblica decenza ed al
turpiloquio. Appare evidente il senso dell'operazione culturale compiuta:
senza intervenire nel contenuto delle norme, ma solo sul loro inquadramento
generale e giocando con le parole, si è spazzato via quanto faticosamente
conquistato negli ultimi vent’anni di lotte animaliste.
In conclusione, questa legge ha costruito un inaccettabile arretramento
culturale e legislativo del nostro Paese, un vero e proprio favore reso
agli interessi economici legati allo sfruttamento degli animali, che darà
immunità per il reato di maltrattamento animale a cacciatori, allevatori,
vivisettori, trasportatori, circensi, proprietari di zoo.
Legge 189 del 20 luglio 2004 - "Disposizioni concernenti il divieto
di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi
in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate".
La legge 189/2004 apporta modifiche al codice penale ed in particolare
introduce, con il titolo IX bis, i “delitti contro il sentimento
per gli animali”.
In particolare sono disciplinati i reati di uccisione di animali, maltrattamento
di animali, combattimenti tra animali.
Inoltre l'articolo 727 del codice penale è stato sostituito con
il seguente:
(Abbandono di animali) - Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano
acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto
fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Alla stessa pena
soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro
natura, e produttive di gravi sofferenze".
Ecco in dettaglio quali sono i principali cambiamenti:
- L'articolo 1 prevede una modifica al codice penale, con l'inserimento di un nuovo titolo che raccoglie i reati sugli animali ( titolo IX bis – Dei delitti contro il sentimento per gli animali). Purtroppo nel titolo si può osservare ancora il retaggio di una visione antropocentrica delle norme a tutela degli animali.
- Un importante cambiamento è l'elevazione del reato di maltrattamento da contravvenzione a delitto, come delitti sono le nuove fattispecie previste all'articolo 1, comma 1 della legge n.189/2004 (uccisione, combattimenti, ecc.) e la conseguente previsione della pena detentiva oltre a quella pecuniaria. Essendo delitti la prescrizione del reato è più lunga e passa da 2 anni a 5 anni.
- È prevista una specifica norma che punisce l'uccisione di animali
(articolo 544-bis); chiunque, per crudeltà o senza necessità,
cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da 3
a 18 mesi.
Si amplia l'ambito delle condotte sanzionate per l'uccisione di animali.
Il termine animali non ha ulteriori connotazioni, quindi viene punita
l'uccisione di qualsiasi animale, naturalmente salvo i casi in cui ciò
sia consentito in base alle leggi in vigore in materia di animali. D'ora
in poi potrà essere sanzionato anche chi uccide senza necessità
il proprio animale (oltre al caso già sanzionato dal vecchio testo
dell'uccisione del proprio animale per crudeltà) e anche chi uccide
un animale che non appartiene a nessuno.
Finora l'uccisione senza necessità di un animale era punita dal
codice penale (art. 638 c.p.) solo nel caso di uccisione di un animale
altrui, a querela della persona offesa; la norma non è certo a
tutela dell'animale in sé, ma dell'integrità del patrimonio
dell'individuo; l'animale è preso in considerazione per il suo
valore economico.
- Il reato di maltrattamento di animali (articolo 544-ter) prevede la
reclusione da 3 mesi a un anno o la multa da 3.000 a 15.000 euro per chiunque
provochi una lesione ad un animale, lo sottoponga a sevizie, a comportamenti
o lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche. La pena
è aumentata della metà se dai fatti deriva la morte dell'animale.
Inoltre la stessa pena è prevista per chiunque somministra sostanze
stupefacenti o attua trattamenti che rechino danno alla salute degli animali.
- Chi organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che provochino
sevizie per gli animali (articolo 544-quater) è punito con la reclusione
da 4 mesi a 2 anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro, salvo che il
fatto non costituisca più grave reato.
Aumento da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in relazione
a scommesse clandestine o per trarne profitto o se deriva la morte dell'animale.
- È vietato promuovere o organizzare combattimenti tra animali
che ne mettano in pericolo l'integrità fisica (articolo 544-quinquies);
la violazione è punita con la reclusione da 1 a 3 anni e con la
multa da 50.000 160.000 euro.
La pena è aumentata da un terzo alla metà se le attività
sono svolte in concorso con minorenni o persone armate, se si utilizzano
videoriproduzioni per promuoverle.
Chiunque alleva o addestra animali per destinarli a combattimenti è
punito con la reclusione da 3 mesi a 2 anni e con la multa da 5.000 a
30.000 euro; stessa pena per i proprietari e detentori degli animali impiegati
nei combattimenti, se consenzienti.
- In caso di condanna per i delitti sopra descritti è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato (articolo 544-sexies). È prevista inoltre la sospensione da 3 mesi a 3 anni dell'attività di trasporto, commercio e allevamento in caso di condanna di chi svolge queste attività.
- Gli animali oggetto di sequestro e confisca saranno affidati alle associazioni ed enti che ne faranno richiesta, e saranno individuati con un decreto del Ministro della Salute
- L'articolo 727 del c.p. rimane; è modificato e si intitola "Abbandono
di animali".
Punisce due comportamenti: l'abbandono di animali domestici o che hanno
acquisito abitudini della cattività e la detenzione di animali
in condizioni incompatibili con la loro natura e che provochino gravi
sofferenze.
Questi comportamenti rimangono contravvenzioni e sono puniti con l'arresto
fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.
Viene introdotta la possibilità di comminare la pena dell'arresto,
prima per tali reati era prevista solo l'ammenda.
- L'art.2 prevede il divieto di utilizzare cani e gatti per la produzione
o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e commercializzare
e introdurre le pelli nel territorio nazionale.
La violazione è punita con l'arresto da 3 mesi ad un anno o con
l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro.. È prevista in ogni caso la
confisca e distruzione del materiale.
Divieto definitivo sancito da questa legge dopo che negli ultimi due anni
queste attività erano state vietate con Ordinanze temporanee del
Ministro della Salute
Nel Comune di Bologna è in vigore un'ordinanza contro i maltrattamenti
degli animali, emanata nel 1998, che individua una serie di comportamenti
vietati, poiché lesivi delle esigenze fisiologiche ed etologiche
dell'animale. La suddetta ordinanza prevede poi le dimensioni minime di
acquari e gabbie per i volatili e vieta l'esposizione di animali d'affezione
nelle vetrine dei negozi, ad esclusione degli acquari. Alla voce "Normative"
potete trovare il testo integrale dell'ordinanza del Comune di Bologna.
Legge 14 agosto 1991, n.281 “Legge quadro in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo”
INTERROGAZIONE SULLA STRAGE DI LEVRIERI IN SPAGNA E IRLANDA
Reati per il maltrattamento degli animali - Codice penale (aggiornato al 22/11/1993)