CIRCO a Roma
A Roma vi sono ben due normative che Sindaco, Prefetto, Polizia Municipale e Corpo Forestale dello Stato sono chiamati a far rispettare con le sanzioni previste che includono anche la sospensione immediata dell’attività e il sequestro degli animali”.
Nello specifico, l’articolo 16 del Regolamento Comunale di Roma sulla Tutela degli animali prevede in maniera inderogabile che “è vietata su tutto il territorio qualsiasi forma di spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato effettuato con o senza scopo di lucro che contempli, in maniera totale o parziale, l’utilizzo di animali, sia appartenenti a specie domestiche che selvatiche”.
La violazione di tale articolo prevede la sospensione immediata dell’attività, il sequestro e la confisca dei mezzi, oltre all’applicazione della sanzione amministrativa stabilita in una somma compresa tra 200,00 e 500,00 euro, “proporzionata anche in relazione al numero di animali coinvolti nelle violazioni”.
Come Circo regolarmente attendato, la struttura in cui sono gli animali necessita di un’autorizzazione Prefettizia di cui agli articoli 6 comma 6 Legge 150-92 e 4 comma 13 Legge 426-1998, alla luce della Circolare del Ministero dell’Interno 557/B.100089G (27) del 22 febbraio 2002 secondo la quale: “si dovrà necessariamente procedere a rilasciare un’autorizzazione integrativa alla detenzione (in luogo diverso dal Circo di appartenenza) e all’esibizione di animali considerati pericolosi, a cura della Prefettura della provincia competente previa indagine della Commissione prefettizia di Vigilanza sui pubblici spettacoli”.